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Gara ID4250

Accordo Quadro per il Servizio di Tesoreria. LOTTO 1: CIG. 7577868E7C – LOTTO 2: CIG. 75778786BF.

Bando di gara

Generali
Tipo procedura: 
Aperta
Genere: 
Servizi
ID Gara: 
4250
Oggetto gara: 
Accordo Quadro per il Servizio di Tesoreria. LOTTO 1: CIG. 7577868E7C – LOTTO 2: CIG. 75778786BF.
Importo complessivo: 
€ 474.000,00
Descrizione generale: 

L’Accordo Quadro ha per oggetto il servizio di tesoreria, ovvero il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria degli Enti aderenti.
Aderiscono all’Accordo Quadro unitamente alla Città Metropolitana di Genova, i seguenti comuni del territorio metropolitano:
• Lotto 1:
Città Metropolitana, Arenzano, Cogoleto, Serra Riccò, Sant’Olcese, Busalla, Ronco Scrivia, Mignanego, Savignone, Mele, Montoggio, Valbrevenna, Vobbia, Unione dei Comuni dello Scrivia.
• Lotto 2:
Lavagna, Casarza Ligure, Bargagli, San Colombano Certenoli, Pieve Ligure, Davagna, Rezzoaglio, Neirone.

Lotti
Lotti: 
Genere: 
Servizi
Lotto: 
Lotto 1
Amministrazione Aggiudicatrice: 
Città Metropolitana di Genova
Criterio aggiudicazione: 
Offerta economicamente più vantaggiosa
Descrizione lotto: 
Aderiscono all’Accordo Quadro unitamente alla Città Metropolitana di Genova, i seguenti comuni del territorio metropolitano: Città Metropolitana, Arenzano, Cogoleto, Serra Riccò, Sant’Olcese, Busalla, Ronco Scrivia, Mignanego, Savignone, Mele, Montoggio, Valbrevenna, Vobbia, Unione dei Comuni dello Scrivia.
Codice CIG: 
7577868E7C
Codice CPV: 
66600000-6
Importo lotto: 
€ 330.000,00
Nominativo RUP: 
Maurizio Torre
Telefono RUP: 
0105499271
Genere: 
Servizi
Lotto: 
Lotto 2
Amministrazione Aggiudicatrice: 
Città Metropolitana di Genova
Criterio aggiudicazione: 
Offerta economicamente più vantaggiosa
Descrizione lotto: 
Aderiscono all’Accordo Quadro unitamente alla Città Metropolitana di Genova, i seguenti comuni del territorio metropolitano: Lavagna, Casarza Ligure, Bargagli, San Colombano Certenoli, Pieve Ligure, Davagna, Rezzoaglio, Neirone.
Codice CIG: 
75778786BF
Codice CPV: 
66600000-6
Importo lotto: 
€ 144.000,00
Nominativo RUP: 
Maurizio Torre
Telefono RUP: 
0105499271
Comunicazioni
Comunicazioni: 
Data comunicazione: 
13/09/2018
Titolo comunicazione: 
ID. 4250 Disponibilità Allegati tecnici
Descrizione comunicazione: 
Si comunica che nella sezione “ALLEGATI” sono stati pubblicati alcuni documenti contabili/di bilancio relativi ad alcune delle amministrazioni comunali aderenti all’Accordo Quadro. In particolare ci si riferisce alla documentazione che non risulta reperibile attraverso i portali istituzionali delle amministrazioni medesime.
Data comunicazione: 
07/11/2018 to 13/12/2018
Titolo comunicazione: 
Convocazione seduta di apertura delle Offerte Tecniche - 13 novembre 2018 - ore 9.00
Descrizione comunicazione: 
Si comunica che il giorno martedì 13 novembre 2018 alle ore 9:00 nella Sala Gare della Città Metropolitana di Genova - Piazzale Mazzini 2, 3° piano - si terrà la seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche
Data comunicazione: 
21/11/2018 to 15/12/2018
Titolo comunicazione: 
Convocazione seduta di apertura delle Offerte Economiche - 26 novembre 2018 - ore 11.30
Descrizione comunicazione: 
Si comunica che il giorno lunedì 26 novembre 2018 alle ore 11:30 nella Sala Gare della Città Metropolitana di Genova - Piazzale Mazzini 2, 3° piano - si terrà la seduta pubblica di apertura delle offerte economiche
Data comunicazione: 
11/12/2018
Titolo comunicazione: 
Atto di aggiudicazione
Descrizione comunicazione: 
Si comunica che nella sezione "ALLEGATI" è stato pubblicato, in data 11/12/2018, il provvedimento di aggiudicazione.
Data comunicazione: 
17/12/2018
Titolo comunicazione: 
Stipula contratto AQ
Descrizione comunicazione: 
In data 14/12/2018 è stato sottoscritto l'Accordo Quadro
Data comunicazione: 
23/12/2018
Titolo comunicazione: 
Avviso di Esito
Descrizione comunicazione: 
Nella sezione Allegati è stato pubblicato l'Avviso di Esito
Allegati
Allegati: 
Allegato: 
PDF icon ID.4250.G.05.00_RP.pdf
Descrizione: 
Relazione Progettuale
Tipologia di allegato: 
Altro
Allegato: 
PDF icon ID.4250.G.00.1_DET_DETE_1539_2018.pdf
Descrizione: 
Determimazione a contrarre approvazione bando
Tipologia di allegato: 
Altro
Allegato: 
PDF icon ID.4250.G.01.00_bando.pdf
Tipologia di allegato: 
Bando
Allegato: 
PDF icon ID.4250.G.02_NORME.pdf
Tipologia di allegato: 
Norme
Allegato: 
PDF icon ID.4250.G.03_Mod domanda A1 LOTTO 1.pdf
Descrizione: 
Mod. A1 - Lotto 1
Tipologia di allegato: 
Domanda
Allegato: 
PDF icon ID.4250.G.03_Mod domanda B1 LOTTO 1.pdf
Descrizione: 
Mod. B1 - Lotto 1
Tipologia di allegato: 
Domanda
Allegato: 
PDF icon ID.4250.G.03_Mod domanda A1 LOTTO 2.pdf
Descrizione: 
Mod. A1 - Lotto 2
Tipologia di allegato: 
Domanda
Allegato: 
PDF icon ID.4250.G.03_Mod domanda B1 LOTTO 2.pdf
Descrizione: 
Mod. B1 - Lotto 2
Tipologia di allegato: 
Domanda
Allegato: 
PDF icon ID.4250.G.04.02_offerta Lotto1.pdf
Descrizione: 
Lotto 1 Mod. Allegato C) e dichiarazione costo della manodopera
Tipologia di allegato: 
Offerta
Allegato: 
PDF icon ID.4250.G.04.03_offerta Lotto2.pdf
Descrizione: 
Lotto 2 Mod. Allegato C) e dichiarazione costo della manodopera
Tipologia di allegato: 
Offerta
Allegato: 
PDF icon ID.4250.G.05.01_AQ.pdf
Descrizione: 
Accordo Quadro
Tipologia di allegato: 
Altro
Allegato: 
PDF icon ID.4250.G.05.02_CSO.pdf
Tipologia di allegato: 
Capitolato
Allegato: 
PDF icon ID.4250.G.05.03_CG.pdf
Descrizione: 
Condizioni Generali
Tipologia di allegato: 
Altro
Allegato: 
PDF icon ID.4250.G.05.04_PO.pdf
Descrizione: 
Progetto Offerta
Tipologia di allegato: 
Altro
Allegato: 
PDF icon ID.4250.G.06.00_ALLEGATO 1_Definizione Lotti e numero di abitanti.pdf
Descrizione: 
Allegato 1) Definizione Lotti e numero di abitanti
Tipologia di allegato: 
Altro
Allegato: 
PDF icon ID.4250.G.06.01_ALLEGATO 2_Dati storici mandati e reversali.pdf
Descrizione: 
Allegato 2) Dati storici mandati e reversali
Tipologia di allegato: 
Altro
Allegato: 
PDF icon ID.4250.G.07_verifiche.all_.E.pdf
Descrizione: 
Allegato E)
Tipologia di allegato: 
Verifiche requisiti
Allegato: 
PDF icon Bargagli_parere Bilancio previsione 2018-2020.pdf
Descrizione: 
Comune di Bargagli
Tipologia di allegato: 
Allegati tecnici
Allegato: 
Package icon Neirone.zip
Descrizione: 
Comune di Neirone
Tipologia di allegato: 
Allegati tecnici
Allegato: 
Package icon San Colombano Certenoli.zip
Descrizione: 
Comune di San Colombano Certenoli
Tipologia di allegato: 
Allegati tecnici
Allegato: 
Package icon Savignone.zip
Descrizione: 
Comune di Savignone
Tipologia di allegato: 
Allegati tecnici
Allegato: 
Package icon Unione Comuni Scrivia.zip
Descrizione: 
Unione Comuni Scrivia
Tipologia di allegato: 
Allegati tecnici
Allegato: 
Package icon Vobbia.zip
Descrizione: 
Comune di Vobbia
Tipologia di allegato: 
Allegati tecnici
Allegato: 
Package icon Davagna.zip
Descrizione: 
Comune di Davagna
Tipologia di allegato: 
Allegati tecnici
Allegato: 
Package icon Bargagli.zip
Descrizione: 
Comune di Bargagli
Tipologia di allegato: 
Allegati tecnici
Allegato: 
PDF icon delibera consiliare.pdf
Descrizione: 
Comune di Casarza Ligure
Tipologia di allegato: 
Allegati tecnici
Allegato: 
PDF icon Prot.3372 d.20.03.18.pdf
Descrizione: 
Comune di Sant'Olcese
Tipologia di allegato: 
Allegati tecnici
Allegato: 
Package icon Mele.zip
Descrizione: 
Comune di Mele
Tipologia di allegato: 
Allegati tecnici
Allegato: 
Package icon Valbrevenna.zip
Descrizione: 
Comune di Valbrevenna
Tipologia di allegato: 
Allegati tecnici
Allegato: 
PDF icon Prot_Par 0002458 del 24-09-2018 - Allegato copia DCC 8-2017 - rendiconto 2016.pdf
Descrizione: 
Comune di Vobbia
Tipologia di allegato: 
Allegati tecnici
Allegato: 
PDF icon ID.4250.G.91_Determina n.2243 nomina commissione.pdf
Descrizione: 
Determina nomina Commissione giudicatrice
Tipologia di allegato: 
Altro
Allegato: 
PDF icon Curriculum Salvarani Stafano.pdf
Descrizione: 
CV Salvarani
Tipologia di allegato: 
Altro
Allegato: 
PDF icon Curriculum_Vitae_Laura_SIMONETTI.pdf
Descrizione: 
CV Simonetti
Tipologia di allegato: 
Altro
Allegato: 
PDF icon CV Paola Agoglio..pdf
Descrizione: 
CV Agoglio
Tipologia di allegato: 
Altro
Allegato: 
PDF icon DETE_2531_2018_PUBBL.pdf
Tipologia di allegato: 
Determina aggiudicazione definitiva
Allegato: 
PDF icon ID.4250.G.101.12_avviso.esito_.pdf
Descrizione: 
Avviso di esito
Tipologia di allegato: 
Esito
Punto di acquisto: 
Stazione Unica Appaltante

Chiarimenti

N. 39 del 24/09/2018 Domanda:

Capitolato Speciale Art. 12: (Quesito n. 11 del 12/9/2018)
Nel prendere atto della risposta fornita, ci permettiamo - tuttavia - di ribadire la nostra opinione circa la necessità di facilitare la lettura dell'articolo semplicemente riordinando logicamente i vari capoversi, probabilmente così disposti per mero errore materiale, senza apportarvi alcuna modifica letterale o sostanziale, ad esempio come infra da noi proposto:

Articolo 12 Anticipazione di tesoreria e utilizzo somme vincolate.
A norma dell'articolo 222 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'inizio dell'esercizio finanziario i Committenti, qualora ritengano di richiedere la concessione di anticipazione di tesoreria, trasmettono al Tesoriere la relativa deliberazione assunta dall'organo esecutivo con la specificazione del limite massimo entro il quale può essere attivata l'anticipazione stessa.
Il Tesoriere mette a disposizione del Committente l'ammontare dell'anticipazione di tesoreria su un apposito conto corrente bancario, senza spese per il medesimo.
L'utilizzo ha luogo, anche per mezzo di impieghi frazionati, nella misura necessaria a sopperire a momentanee esigenze di cassa, su disposizione espressa del Responsabile dei Servizi finanziari.
Alle operazioni di addebito conseguenti all'utilizzo delle somme e a quelle di accredito connesse ai successivi rimborsi, è attribuita la valuta coincidente con il giorno dell'operazione.
Gli interessi dovuti in relazione all'effettivo utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria, sono calcolati dal Tesoriere e addebitati sul conto di spettanza.
A fronte della riscossione di entrate libere da vincoli, il Tesoriere procede d'ufficio a destinarle all'immediato rientro, totale o parziale, delle anticipazioni concesse e utilizzate dandone comunicazione allo stesso che provvede all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e di pagamento.
I Committenti, su indicazione del Tesoriere e nei termini di legge, provvedono all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e pagamento.
Eventuali anticipazioni di carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifici provvedimenti normativi e/o regolamentari e che si rendesse necessario attivare durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle stesse condizioni previste per le anticipazioni ordinarie.
In relazione alle anticipazioni di tesoreria che dovessero risultare in essere al momento della cessazione del servizio da parte del Tesoriere, a qualsiasi titolo intervenuta, i Committenti si impegnano ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria, ponendo a carico del secondo le condizioni bancarie indicate al successivo articolo denominato "Tasso interesse su
giacenze, depositi e anticipazioni di tesoreria". I Committenti devono prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento dei relativi interessi sulle somme che si ritiene di utilizzare.
In caso di cessazione del servizio, l'Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da anticipazioni di tesoreria, obbligandosi a far rilevare al Tesoriere subentrante le anzidette esposizioni all'atto del conferimento dell'incarico.
I Committenti potranno utilizzare per la gestione corrente somme vincolate a specifica destinazione, a norma dell'articolo 195 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante apposita richiesta formulata al Tesoriere.
Il Tesoriere mette a disposizione le somme richieste costituendo apposito vincolo per il corrispondente ammontare sull'anticipazione di tesoreria.
Nel caso in cui i Committenti si siano avvalsi della facoltà di cui al citato art. 195, le entrate successivamente riscosse sul conto di tesoreria o sulle contabilità speciali, non soggette a vincolo di destinazione, devono essere prioritariamente imputate alla reintegrazione degli importi che sono stati utilizzati.
I Committenti, su indicazione del Tesoriere e nei termini di legge, provvedono all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e pagamento.


Risposta:

Si ribadisce la risposta relativa al quesito n. 11.

N. 38 del 24/09/2018 Domanda:

Condizioni Generali - Art. 19. Non è stato fornito completo riscontro al quesito proposto (Quesito n. 3 del 12/9/2018), non essendo stato comunicato quale sia il soggetto (Stazione Appaltante? Appaltatore? Entrambi congiuntamente?) cui spetti valutare l'eventuale alterazione dell'equilibrio economico del contratto a seguito dell'inserimento di nuovo committente.


Risposta:

L’eventuale alterazione dell’equilibrio dell’Accordo Quadro a seguito dell’ipotesi di estensione dello stesso ad altre amministrazioni aderenti, sarà valutato congiuntamente dalla Stazione Appaltante e dall’Appaltatore sulla base delle valutazioni sviluppate da quest’ultimo in seguito all’esame della documentazione fornita dai nuovi Committenti

N. 37 del 24/09/2018 Domanda:

Capitolato Speciale d'Oneri - Art. 13 - nel riportarci alle osservazioni effettuate nella richiesta di chiarimento n. 34 del 20/09/2018, rileviamo come la previsione del comma 4 "eventuali variazioni in diminuzione dei limiti di legge comporteranno l'adeguamento dei tassi contrattuali" richieda delle precisazioni/correzioni. Una volta sottoscritta la convenzione regolante il servizio con la fissazione dei prezzi, compreso il tasso dell'anticipazione, rimane quello il valore applicabile per la durata contrattuale. Laddove si affermasse il contrario, il contraente dovrebbe obbligarsi per un valore indeterminato ed indeterminabile.


Risposta:

Il tasso passivo applicabile alla fattispecie dell’anticipazione di tesoreria, dovrà rispettare nel tempo esclusivamente il limite massimo individuato dall’art.13 del CSO a seguito delle fluttuazioni determinate periodicamente dai Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze riguardanti la “Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali”.

N. 36 del 24/09/2018 Domanda:

Capitolato Speciale d'Oneri - in ordine all'intero documento, si chiede conferma che il riferimento alle valute deve intendersi come refuso, non avendo il concetto di valuta applicabilità a seguito dell'entrata in vigore delle norme della c.d. PSD.


Risposta:

Il Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, noto come PSD, ha recepito la direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, ed è stato assunto all’art.8 del CSO, come riferimento applicabile in merito alla individuazione delle valute.

N. 35 del 24/09/2018 Domanda:

Capitolato Speciale d'Oneri, art. 6.4 - si chiede conferma che il Tesoriere non sia tenuto ad incassare assegni bancari, in ragione della norma per cui il Tesoriere incassa somme certe.


Risposta:

L’Istituto di credito, nel suo ruolo di Tesoriere, è tenuto ad incassare ogni somma destinata alle casse dell’Ente, in quanto uno dei suoi ruoli principali è quello individuato dall’art. 209 del T.U.E.L. il quale recita “Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate…..”, senza indicare eccezioni rispetto agli strumenti bancari attraverso i quali possono essere versate tali somme presso di esso.

N. 34 del 20/09/2018 Domanda:

Capitolato Speciale d’Oneri – Articolo 13 Tasso interesse su giacenze, depositi e anticipazioni di tesoreria.
E’ previsto che il tasso debitore non possa superare i limiti del costo globale annuo massimo riferito ai mutui di durata decennale contratti dagli enti locali a tasso variabile; l’ultimo decreto MEF 22 dicembre 2017 stabilisce tale limite in Euribor a 6 mesi + 0,80%.
E’ noto che l’anticipazione di tesoreria riveste natura di finanziamento a breve termine finalizzato a sopperire alle carenze temporanee di liquidità. Inoltre la disciplina contenuta nel T.U.E.L. mira ad assicurare il prudente utilizzo dello strumento finanziario sotto il profilo contabile, prescrivendo limiti, modalità ed obblighi di ricostituzione dell’anticipazione nell’esercizio finanziario corrente. L’anticipazione è dunque una forma di soccorso finanziario di breve durata che non può surrettiziamente trasformarsi in una forma di indebitamento.

Invece nello specifico ambito del Titolo IV INVESTIMENTI il TUEL individua tra le fonti di finanziamento degli investimenti i mutui passivi, che rivestono natura di finanziamento a medio/lungo termine.
Il MEF, nella determinazione del costo globale annuo massimo per i mutui degli Enti Locali, tiene conto dei livelli dei tassi di mercato propri delle operazioni di finanziamento e medio/lungo termine.

Nel segnalare che collegare le condizioni applicabili all’anticipazione di cassa a quelle dei mutui per investimenti costituisce un evidente ostacolo alla valutazione di congruità della condizione da parte dei concorrenti, si chiede la modifica della previsione.


Risposta:

La concessione dell’anticipazione di tesoreria, come disciplinata ai sensi dell’art. 222 del TUEL, costituisce un impegno obbligatorio per il Tesoriere. La norma ne prevede le modalità di erogazione, determinandone l’importo massimo concedibile e la relativa durata, contenendola entro i termini dell’esercizio finanziario in cui è stata concessa. La fattispecie in oggetto, peraltro, non consistendo in una mera fonte di finanziamento, non necessita di una valutazione preventiva e discrezionale del creditore da parte degli Istituti di Credito.
Le somme concesse sono altresì assistite dalla garanzia costituita dalle risorse di cui ai primi tre titoli delle entrate accertate nell’ultimo rendiconto approvato. E’ previsto che utilizzo eventuale e straordinario di tale linea di credito come strumento temporaneo di gestione si avrà in vigenza di assenza di fondi disponibili riscossi in giornata e di contemporanea incapienza nel conto di Tesoreria di fondi provenienti da contabilità speciali.
Considerando il presupposto che la materia oggetto del quesito non è sostenuta da una normativa che la disciplina nel dettaglio, l’indirizzo della Amministrazione è stato quello di attingere da altre fonti normative che trattano fattispecie assimilabili ad essa.
Pertanto, il limite ai valori dei tassi passivi, applicabili alle somme relative all’utilizzo della anticipazione di tesoreria, deve essere individuato con riferimento al D.M. del 22 dicembre 2017, in quanto le previsioni in esso indicate colgono il generalizzato andamento degli stessi sui mercati finanziari; inoltre, avendo quest’ultimo un valore sensibilmente superiore rispetto al tasso di debito fissato dal legislatore per le aperture di credito (assestato dal D.M. del 3 marzo 2006), consente ai concorrenti maggiori margini di valutazione per la formulazione dell’offerta.

N. 33 del 20/09/2018 Domanda:

Si chiede conferma dei criteri di valutazione indicati al punto 10.4 del Progetto Offerta (Valutazione elemento k).


Risposta:

Il punto 10.4 del documento Progetto Offerta (Valutazione elemento k), contiene, nella formula ivi riportata, alcuni elementi che potrebbero indurre a valutazioni fuorvianti. Pertanto, si riporta di seguito il testo corretto a cui fare riferimento per poter procedere alla formulazione della corrispondete offerta:

Nella formulazione dell’offerta i concorrenti devono esprimere, con un massimo di 4 decimali, il valore differenziale che sarà utilizzato ai fini della determinazione del tasso contrattuale che, in ogni caso, non potrà superare la misura massima prevista dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 giugno 2015, e dai suoi successivi aggiornamenti, con riferimento alla contrazione di mutui di durata decennale.
Eventuali offerte riportanti valori superiori verranno ricondotte alle misure sopraindicate.
Eventuali variazioni in diminuzione dei limiti di legge comporteranno l’adeguamento dei tassi contrattuali.
Il differenziale deve essere espresso mediante l’indicazione di un valore superiore a 0 con un massimo di due decimali.
La commissione giudicatrice assegnerà un coefficiente di valutazione da 0 a 1 con un massimo di 4 decimali e arrotondamento per eccesso o per difetto, utilizzando la seguente formula:
Cf= Kk.min / Kk.j

Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula:
Vk =Cf *Vp

laddove s’intende:
Vk = valutazione elemento (k)
Cf = coefficiente di valutazione
Kk.j = differenziale dell’offerta in esame
Kk.min = differenziale dell’offerta migliore (spread più basso)
Vp = valore ponderale dell’elemento.

N. 32 del 20/09/2018 Domanda:

Capitolato Speciale d'Oneri - Articolo 16.2 Reportistica inerente il servizio. E' previsto in capo al tesoriere l'onere di effettuare gratuitamente il ritiro e la consegna, con cadenza almeno mensile, presso gli uffici dei Committenti di tutta la documentazione in formato cartaceo, quando necessario, relativa al servizio di tesoreria o, in assenza di offerta, la documentazione verrà comunque recapitata a spese del tesoriere.
Si chiede conferma che, trattandosi di reportistica inerente il servizio, la messa a disposizione di tutta la reportistica del servizio (giornale di cassa, esiti mandati e reversali, provvisori di entrata e di uscita, verifiche di cassa) via web e/o per il canale SIOPE+ non renda necessaria la produzione di alcuna documentazione in formato cartaceo da ritirare o consegnare.


Risposta:

L’art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), prevede la migrazione dal sistema SIOPE al sistema SIOPE+, questo comporta l’adozione da parte degli Enti di strumenti con quali essi possano eseguire tutte le fasi della spesa e della entrata in modo telematico, compresi i rapporti con i propri Tesorieri. La previsione normativa indica altresì che anche i Comuni, con una popolazione al di sotto dei 10.000 abitanti, dal 1° ottobre 2018 debbano aderire obbligatoriamente a tale sistema ( decreto MEF del 14 giugno 2017 e decreto MEF del 25 settembre 2017). Per evitare un completa spersonalizzazione del rapporto tra Enti e Tesorieri, e soprattutto, ponendo particolare attenzione ai Comuni di piccola dimensione, i quali, oltre a rappresentare una parte consistente del territorio metropolitano, prediligono un rapporto più tradizionale con il proprio Tesoriere, si è previsto che, solo quando necessario, si possano avvalere della possibilità di avere i documenti in formato cartaceo.

N. 31 del 19/09/2018 Domanda:

CONDIZIONI GENERALI Articolo 19: “l’adesione successiva di ogni singolo Committente è valutata dal tesoriere sulla base della documentazione fornita. …… Qualora non sia esaurito il valore dell’Accordo quadro …. sempre nei limiti dell’importo massimo stabilito.”
Quesiti:
a) Come si traduce "il quinto d’obbligo" in termini di fabbisogno finanziario (anticipazione di tesoreria) per gli Enti che aderiranno successivamente?
b) “L’adesione successiva di ogni singolo committente entro il quinto d’obbligo è valutata dal Tesoriere…” significa che il tesoriere può effettuare analisi del merito creditizio e che può rifiutare di assumere il servizio motivando opportunamente il rifiuto?


Risposta:

a) Il quinto d’obbligo, al pari dell’importo contrattuale stimato, risulta slegato dalle anticipazioni di tesoreria, essendo calcolato esclusivamente sulla base del canone di cui all’Art. 3 del Capitolato Speciale d’Oneri, al netto del ribasso offerto dall’aggiudicatario.
b) Nei casi di estensione del contratto ad altre Amministrazioni si precisa che l’equilibrio economico dell’Accordo Quadro è valutato nel suo complesso; l’eventuale rifiuto del tesoriere all’adesione di un nuovo committente deve essere adeguatamente motivata e supportata da elementi documentali. (vedi risposta al quesito n.3).

N. 30 del 19/09/2018 Domanda:

CONDIZIONI GENERALI Articolo 14 “Gli importi contrattuali non utilizzati a seguito del recesso del Committente possono essere utilizzati dagli altri soggetti aderenti.”
Quesiti:
a) Per “importi contrattuali non utilizzati” si intende il canone del servizio?
b) Se per Comuni aderenti si intendono quelli già previsti nell’accordo come si trasferisce l’utilizzo degli importi contrattuali non utilizzati agli altri soggetti aderenti?


Risposta:

a) Si, ci si riferisce all’importo relativo al canone del servizio.
b) In caso di recesso da parte di un Committente, gli importi contrattuali non utilizzati potranno essere utilizzati dagli altri soggetti aderenti, compresi gli eventuali Enti che dovessero aderire all’Accordo Quadro successivamente.

N. 29 del 19/09/2018 Domanda:

ACCORDO QUADRO Articolo 5 “Nel periodo di validità dell’Accordo Quadro i Soggetti aderenti possono attivare i Contratti derivati trasmettendo una richiesta di attivazione contenente: ….. d) l’importo contrattuale stimato dal Committente” “La Stazione Appaltante verifica sulla base dell’importo contrattuale stimato dal Committente la capienza dell’Accordo quadro….”
Quesiti:
a) Cosa è “l’importo contrattuale stimato per i soggetti aderenti”, tenuto conto che il canone è già stabilito nell’accordo quadro in base all’offerta effettuata in sede di gara? si deve intendere per enti aderenti anche gli enti che potranno aderire successivamente?
b) la “capienza dell’Accordo” quadro è riferita agli enti aderenti come da elenco fornito in sede di gara, agli enti aderenti anche in momenti successivi o alla durata del servizio richiesto tempo per tempo dagli enti considerando che gli stessi possono aderire in tempi diversi?


Risposta:

RISPOSTA 29
a) No, in questo caso non si intendono gli Enti che aderiranno successivamente all’Accordo Quadro. La possibilità di attivazione di un contratto derivato, deriva dalla capienza dell’Accordo Quadro così come stimata dai documenti di gara. Ogni Ente aderente infatti può attivare il proprio contratto derivato sulla base delle proprie esigenze ed esso può avere durata massima di quattro anni. Gli enti committenti possono decidere di attivare contratti anche per una durata inferiore ai quattro anni. In questo caso si potranno attivare più contratti derivati fino al raggiungimento della capienza dell’Accordo Quadro, fermo restando quanto specificato in risposta al quesito n. 27 lett. c). Nel caso specifico, è corretto affermare che il valore dei singoli contratti derivati sarà determinato in base ai canoni annuali riportati nell’Art. 3 del Capitolato Speciale d’Oneri, al netto del ribasso offerto dall’aggiudicatario.
b) La “capienza dell’Accordo” quadro, stimata nei documenti di gara, è riferita agli enti aderenti come da elenco fornito in sede di gara, nel caso in cui tutti gli enti aderenti attivassero i contratti derivati per l’intera durata consentita, comprensiva del quinto d’obbligo.

N. 28 del 19/09/2018 Domanda:

RELAZIONE PROGETTUALE Punto 4: “La possibilità di poter estendere l’Accordo Quadro ad altri Enti che al momento iniziale non hanno dato la loro adesione … è prevista e disciplinata nei documenti di gara, qualora ciò non pregiudichi i fabbisogni delle amministrazioni originariamente aderenti e fino alla concorrenza del quinto dell’importo contrattuale, purché l’inserimento del nuovo Committente non alteri l’equilibrio economico del contratto.”
Quesiti:
a) Per i Comuni che aderiranno successivamente il canone viene calcolato con gli stessi criteri posti a base d’asta e quindi in base agli abitanti? (tabella a pag. 6 del Capitolato fino alla concorrenza del quinto d’obbligo)
b) Per “fabbisogni delle amministrazioni aderenti che non devono essere pregiudicati” si intende il fabbisogno per anticipazione di tesoreria?
c) Cosa si intende per “equilibrio economico del contratto”?


Risposta:

a) Si. Il canone a carico degli Enti che dovessero aderire all’Accordo Quadro in una fase successiva sarà calcolato secondo i criteri indicati nella citata tabella a pag. 6 del Capitolato Speciale d’Oneri.
b) Per “fabbisogni delle amministrazioni aderenti” si intende la regolare fruizione dei servizi previsti dal contratto derivato. In particolare ci si riferisce al fatto che l’eventualità concessa ad altri Enti di poter aderire all’Accordo Quadro rispetto alle amministrazioni già aderenti al medesimo non potrà in ogni caso incidere negativamente sulla possibilità di queste ultime a procedere alla regolare sottoscrizione e regolare fruizione dei contratti derivati.
c) L’art. 3, lettera fff) del D.Lgs. 50/2016, definisce “equilibrio economico e finanziario”: la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell’arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento. L’equilibrio economico del contratto è al momento verificabile, da parte dei concorrenti, sulla base dei dati contabili e di bilancio degli Enti aderenti. Nel caso in cui si verificasse l’ipotesi di adesione all’Accordo Quadro da parte di nuovi Enti che al momento risultano ignoti sia da parte della Stazione Appaltante che da parte dei concorrenti, si rimanda a quanto già specificato in risposta al quesito n. 3.

N. 27 del 19/09/2018 Domanda:

RELAZIONE PROGETTUALE Punto 2: “Qualora non sia esaurito l’importo massimo eventualmente incrementato del quinto d’obbligo la Stazione appaltante si riserva di prorogare l’accordo quadro di 12 mesi e comunque sempre nei limiti dell’importo massimo stabilito.”
Quesiti:
a) Per importo massimo si intende l’importo a base d’asta o l’importo offerto in sede di gara?
b) Il calcolo dell’incremento del quinto d’obbligo è effettuato sulla base d’asta o sul importo offerto in sede di gara?
c) Quale è la durata massima dell’impegno contrattuale?
tenuto conto che:
La durata accordo quadro 2019 -2022 è prorogabile al 2023 qualora non sia esaurito l’importo massimo eventualmente incrementato del quinto d’obbligo e durata singoli contratti non oltre 24 mesi dalla scadenza dell’accordo quadro (scadenza max 2024 /2025 in caso di proroga di 12 mesi dell’accordo quadro) possiamo dire che l’arco temporale massimo dell’accordo quadro è di 7 anni?


Risposta:

a) L’importo massimo è dato, per ciascun lotto, dall’applicazione del ribasso offerto dall’aggiudicatario al totale dei canoni posti a base di gara, così come indicato alla tabella di cui all’articolo 3 della Relazione progettuale.
b) L’incremento del quinto è calcolato sull’importo contrattuale complessivo (per ogni singolo Lotto), dove per importo contrattuale si intende il valore, per ciascun lotto, dato dall’applicazione del ribasso offerto dall’aggiudicatario al totale dei canoni posti a base di gara.
c) L’Accordo Quadro ha durata di quattro anni dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2022. Ogni contratto derivato potrà avere durata massima di quattro anni. In ogni caso la durata dei contratti derivati non potrà eccedere i 24 mesi dalla scadenza dell’Accordo Quadro o della sua eventuale proroga. La possibilità di prorogare la validità temporale dell’Accordo Quadro per ulteriori 12 mesi (qualora non sia esaurito l’importo massimo e comunque sempre nei limiti dell’importo massimo stabilito), porterebbe teoricamente la validità temporale del medesimo al massimo di 5 anni. Fermo restando che la durata dei contratti derivati non potrà eccedere i 24 mesi dalla scadenza dell’Accordo Quadro e dell’eventuale sua proroga. Pertanto è corretto stimare un arco temporale massimo relativo alla validità contrattuale fino ad un massimo teorico di 7 anni. In ogni caso l’arco temporale di durata dell’Accordo Quadro sarà condizionato dalla capienza massima dello stesso.

N. 26 del 12/09/2018 Domanda:

Dichiarazione di offerta. In riferimento al punto E del Progetto di offerta (rectius Modello di offerta Allegato C): sub criterio POS aggiuntivo: si chiede di specificare a cosa si riferisca, nel dettaglio, l’importo di € 25 posto a base di gara.


Risposta:

Il valore di 25 € indicato nella tabella inserita nell’Allegato C e riferito all’elemento e.2 del Progetto offerta si riferisce al canone annuale del servizio, ribassabile mediante formulazione di offerta.

N. 25 del 12/09/2018 Domanda:

Dichiarazione di offerta. In riferimento al punto D) del Progetto di offerta: si chiede di precisare se nei campi Sportello fisico e ATM debbano essere indicati sportelli/ATM obbligatoriamente situati nel territorio dell’Ente di riferimento, ovvero anche sportelli/ATM di riferimento anche se ubicati altrove.


Risposta:

Il Progetto offerta prevede in relazione all’elemento di valutazione di cui al punto D) che debba essere indicata “l’ubicazione e la relativa distanza dalla sede di ciascun committente aderente all’accordo quadro” della sede operativa, di uno sportello fisico di riferimento per le operazioni di cassa, proprio o convenzionato e di uno sportello ATM di riferimento per le operazioni di cassa, proprio o convenzionato. Analogamente il Modello di offerta Allegato C, prevede che il concorrente specifichi “la distanza chilometrica rilevata secondo le indicazioni riportare nel Progetto Offerta, degli sportelli territoriali dell’istituto finanziario, dalla sede dell’ente di riferimento”.
La documentazione pertanto non prescrive alcun obbligo per l’operatore concorrente di indicare sportelli fisici o ATM necessariamente collocati nel territorio dell’Ente committente ma richiede la sola indicazione della distanza intercorrente tra la sede dell’Ente committente e lo sportello fisico o ATM più vicino; tanto minore sarà detta distanza tanto più premiante sarà la valutazione.

N. 24 del 12/09/2018 Domanda:

Modello per Domanda di Ammissione. Quadro D: Dichiarazioni di qualificazione: si chiede di confermare che, come previsto dal punto 2 della Relazione progettuale, non è richiesto alcun requisito di capacità tecnica per gli Istituti bancari, avendo ritenuto la Stazione appaltante di non limitarne la partecipazione e che, di conseguenza, gli stessi non dovranno nemmeno tener conto delle indicazioni di cui all’Allegato E Verifica dei requisiti di partecipazione.


Risposta:

I requisiti di capacità tecnico-professionali richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di gara e oggetto di dichiarazione al quadro D del modello di domanda di ammissione, sono espressamente indicati nel Bando di Gara, al punto III.2.3.
L’allegato E, è quindi riferito alle richiamate previsioni contenute nel Bando di Gara.
La diversa indicazione contenuta nella relazione progettuale deve, pertanto, ritenersi un refuso.

N. 23 del 12/09/2018 Domanda:

Modello per Domanda di Ammissione. Punto B.19: si chiede di confermare che la dichiarazione ivi prevista, relativamente all'eventuale sussistenza di rapporti di lavoro o collaborazione con dipendenti pubblici cessati, riguarda soltanto i dipendenti dell'Amministrazione aggiudicatrice e/o della stazione appaltante, come peraltro previsto dal punto 2.5 delle Norme di partecipazione.


Risposta:

Si conferma che la dichiarazione di cui al punto B.19 deve essere resa con riguardo a rapporti di lavoro eventualmente intercorsi con i soli dipendenti della Città Metropolitana di Genova e tanto in ragione della coincidenza tra detto ente e l’amministrazione aggiudicatrice e/o stazione appaltante a cui fa riferimento il punto 2.5 delle Norme di partecipazione.
In relazione alla presente procedura infatti la Città Metropolitana di Genova riveste sia il ruolo di amministrazione aggiudicatrice sia quello di stazione appaltante.

N. 22 del 12/09/2018 Domanda:

Progetto Offerta. Art. 12: offerta matematica ed economica: relativamente agli ultimi due punti dell’elenco, si richiede di indicare i costi aziendali e di manodopera ex art. 95 D.Lgs. 50/2016, in aperto contrasto con l’art. 3 della Relazione progettuale che, in base alle sue caratteristiche, assimila il servizio oggetto della gara alle “prestazioni per le quali l’art. 95, comma 10, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esclude l’esposizione dei costi per la manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, così come ribadito dall’art. 3 dell’Accordo quadro.


Risposta:

Nelle dichiarazioni di offerta è stata prevista la possibilità per gli operatori economici di poter indicare i costi aziendali della sicurezza e della manodopera (questi ultimi da riferirsi alla sola quota parte riferibile al contratto oggetto di affidamento). Pertanto tale dichiarazione risulta del tutto discrezionale e non vincolante da parte dei concorrenti. Non sarà considerata incompleta un’offerta pervenuta senza tale indicazione.

N. 21 del 12/09/2018 Domanda:

Progetto Offerta. Art. 11.2: Relazione metodologica, Sez. C, punto a) Conservazione dei documenti: l’indicazione delle modalità di conservazione documentale contrasta con il contenuto dell’art. 19 del Capitolato Speciale d’Oneri, in base al quale il servizio di conservazione dev’essere curato da un soggetto terzo scelto dal Committente, cioè dall’Ente, e con spese a carico di quest’ultimo.


Risposta:

Si rinvia a quanto indicato nella risposta alla precedente domanda n. 15.

N. 20 del 12/09/2018 Domanda:

Progetto Offerta. Art. 10.4: Valutazione elemento (k): valgono esattamente le considerazioni già espresse per la domanda n. 19.


Risposta:

Vale quanto indicato nella risposta relativa alla domanda n. 19.

N. 19 del 12/09/2018 Domanda:

Progetto Offerta. Art. 10.3 Valutazione elemento (j): vi si afferma che “L’indicazione del valore 1 fissa il tasso in misura pari all’Euribor” il che è del tutto illogico. Infatti, atteso che i concorrenti devono esprimere, con un massimo di due decimali, il valore differenziale che non dev’essere inferiore a zero e applicato al valore dell’Euribor 3 mesi (365) determinerà il valore contrattuale del tasso creditore, affinché il tasso contrattuale risulti pari all’Euribor, il concorrente dovrebbe indicare un differenziale (spread) pari a zero e non certo ad 1.
Di più, prendendo a riferimento il valore attribuito all’Euribor dalla Stazione appaltante per la valutazione delle offerte, convenzionalmente fissato ad 1:
tasso contrattuale = (Euribor) 1 + (spread offerto) 1 = 2 Euribor
tasso contrattuale = (Euribor) 1 + (spread offerto) 0 = 1 = Euribor.


Risposta:

Il concorrente deve indicare il differenziale (spread) che intende offrire che, applicato al valore dell’Euribor a 3 mesi (365), determinerà in fase di esecuzione del contratto il tasso creditore contrattuale.
Il valore 1 rappresenta un valore convenzionale da utilizzarsi unicamente in sede di valutazione dell’offerta, al solo scopo di semplificare la procedura per il calcolo del relativo punteggio.
Pertanto, si conferma che ai fini della formulazione dell’offerta, il differenziale richiesto al concorrente consiste in un valore numerico liberamente determinato ed espresso con un massimo di due cifre decimali; ai fini della valutazione, tale valore viene moltiplicato per il parametro di riferimento, assunto in via convenzionale pari a 1. Quindi, se il differenziale offerto è pari ad 1,00, l’applicazione della formula prevista, comporta la fissazione del tasso nel valore 1, solo ai fini della valutazione dell’offerta.
In sede di esecuzione, il valore offerto, pari a 1,00, verrà di volta in volta applicato all’Euribor vigente al momento dell’attivazione della singola operazione (tanto che si tratti di accensione di prestiti o di tasso creditore o di anticipazione di tesoreria).
Esempio: In sede di esecuzione: Euribor 0,50 + spread offerto 1,00= tasso 1,50

N. 18 del 12/09/2018 Domanda:

Progetto Offerta. Art. 7: Valutazione elemento (d). Si chiede di voler precisare se si intende che gli ATM oggetto di valutazione debbano possedere particolari funzionalità in relazione all’espletamento del servizio di tesoreria.


Risposta:

Le funzionalità minime richieste sono il prelevamento e versamento di contanti: banconote e monete.

N. 17 del 12/09/2018 Domanda:

Capitolato Speciale d’Oneri. Art. 24: Penali. Alla prima riga dell’elenco, per un refuso, è citato l’art. 22 del Capitolato invece dell’art. 21.


Risposta:

Confermiamo che il riferimento corretto sia l’art. 21.

N. 16 del 12/09/2018 Domanda:

Capitolato Speciale d’Oneri. Art. 21: Personale adibito al servizio di tesoreria: si chiede di precisare se il canale prioritario di cui all’ultimo capoverso è da riferirsi solo agli incaricati dell’Ente od anche alla clientela che deve effettuare operazioni di tesoreria.


Risposta:

Il canale prioritario è richiesto per il personale degli enti committenti incaricati a svolgere operazioni di tesoreria.

N. 15 del 12/09/2018 Domanda:

Capitolato Speciale d’Oneri. Art. 16.3: Conservazione dei documenti digitali: il dettato del presente articolo contrasta con il contenuto del successivo art. 19 che, invece, prevede che il servizio di conservazione sia curato da un soggetto terzo scelto dal Committente, cioè dall’Ente, e con spese a carico di quest’ultimo.


Risposta:

L’art.19 disciplina la conservazione digitale dei documenti in conformità vigente e nell’ipotesi in cui la stessa non sia oggetto delle prestazioni contrattuali. L’art. 16 trova applicazione qualora, nell’ambito dei servizi supplementari offerti sia stata prevista la conservazione dei documenti digitali.
Si tratta quindi di due ipotesi destinate a trovare applicazione in via alternativa.

N. 14 del 12/09/2018 Domanda:

Capitolato Speciale d’Oneri. Art. 16.2: Reportistica inerente il servizio: si chiede di precisare in quale sezione dell’offerta debba essere indicata l’eventuale disponibilità all’effettuazione del servizio descritto, non essendovi riferimenti in merito nel Progetto Offerta.


Risposta:

L’eventuale disponibilità all’effettuazione del servizio, va indicato nella parte B.3 “servizio di Reporting” della Relazione metodologica.

N. 13 del 12/09/2018 Domanda:

Capitolato Speciale d’Oneri. Art. 15: Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento: nella stesura dell’articolo è saltato l’incipit che si ipotizza potesse essere del seguente tenore: “ai sensi dell’Art. 159, c.2, del D,Lgs. 267/2000”; in mancanza, infatti, non paiono congruenti i diversi rimandi presenti nell’articolo in esame (nello stesso articolo, norma succitata e precitato articolo 159).


Risposta:

Si rileva che nella formulazione dell’articolo 15, primo capoverso, per mero errore materiale non è stato indicato il numero dell’articolo del Tuel cui si fa riferimento, articolo identificato nel numero 159 e al quale si fa espresso riferimento al successivo secondo capoverso.

N. 12 del 12/09/2018 Domanda:

Capitolato Speciale d’Oneri. Art. 13: Tasso interesse su giacenze, depositi e anticipazioni di tesoreria: la liquidazione degli interessi a credito, così come di quelli a debito dell’Ente, ha periodicità annuale, e non più trimestrale, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 3 DCICR 3/8/2016, n. 343. Si segnala inoltre che, ad oggi, l’ultimo D.M. che ha determinato il costo globale annuo per i mutui EE.LL. è del 22/12/2017 e non del 22/3/2017 come riportato dal Capitolato.


Risposta:

Si rettifica il primo capoverso dell’art. 13 del Capitolato Speciale d’Oneri aggiornando l’assunto alla normativa imposta dal DCICR n. 343/2016, il quale prevede che il conteggio e la liquidazione degli interessi creditori, da applicarsi ai rapporti di conto corrente, avvenga con cadenza annuale al 31/12. Per mero errore materiale nel testo del Capitolato Speciale d’Oneri viene indicato a riferimento il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 marzo 2017, mentre è corretto fare riferimento al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 dicembre 2017.

N. 11 del 12/09/2018 Domanda:

Capitolato Speciale d’Oneri. Art. 12: Anticipazione di tesoreria e utilizzo di somme vincolate: parrebbe che in fase di redazione del testo, probabilmente per mero errore materiale, siano state inframmezzate le previsioni relative all’anticipazione con quelle specifiche circa l’utilizzo delle somme vincolate (si veda ad esempio l’ultimo capoverso che, avendo natura introduttiva alla possibilità di utilizzo delle somme vincolate, non dovrebbe essere collocato in coda all’articolo), il che rende di difficile lettura ed interpretazione l’articolo in questione.


Risposta:

Si reputa corretta la versione del testo così come pubblicata.

N. 10 del 12/09/2018 Domanda:

Capitolato Speciale d’Oneri. Art. 6.5: Riscossioni su conti correnti postali: il primo ed il terzo capoverso sono in contrasto tra loro, prevedendo l’uno l’incasso tramite provvisorio di entrata, l’altro esclusivamente mediante emissione di ordinativo (reversale). Si renderebbe, pertanto, necessario rivedere il testo per eliminare detta contraddizione.


Risposta:

L’articolo non intende indicare tipologie diverse di gestione ma, piuttosto, prevede nell’ambito della stessa modalità, indicazioni di maggiore dettaglio, quali quelle indicate nel primo capoverso, o di maggiore semplificazione, così come previste nel terzo capoverso, in ragione della molteplicità degli Enti committenti. La formulazione non risulta quindi in contraddizione, ma è espressa al fine di includere il maggior numero di alternative procedurali.

N. 9 del 12/09/2018 Domanda:

Capitolato Speciale d’Oneri. Art. 1: Descrizione delle prestazioni: si chiede di precisare se la frase “La presenza di sportelli fisici sul territorio è impegnativa per l’Appaltatore alle condizioni indicate nel progetto di offerta” comporti l’obbligo al mantenimento degli stessi per tutto il periodo di validità dell’Accordo quadro e dei contratti derivati, incluse eventuali proroghe, anche in presenza di piani di ristrutturazione aziendale che ne prevedessero la chiusura e se ciò sia, eventualmente, valido anche per gli sportelli ATM parimenti indicati in offerta.


Risposta:

Si conferma che le condizioni oggetto di offerta e di successiva valutazione, sono vincolanti per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro.

N. 8 del 12/09/2018 Domanda:

Accordo Quadro. Art. 6: Luogo di esecuzione: si chiede di precisare l’esatta portata dell’impegno ivi contenuto, atteso che l’eventuale obbligo di impiantare uno sportello operativo per tutte le attività di tesoreria nel territorio di ciascuno degli Enti aderenti, inclusi quelli ai quali l’Accordo sarà eventualmente esteso, sarebbe in contrasto con l’art. 1, terzo capoverso e con l’Art. 2, quarto capoverso, del Capitolato speciale.


Risposta:

L’art. 6 stabilisce: “I servizi, le attività e le prestazioni contrattuali tutte devono essere rese fruibili nel territorio dei singoli soggetti aderenti. Per la Città Metropolitana si deve intendere il territorio del Comune di Genova.”
La fruibilità delle prestazioni contrattuali non comporta necessariamente l’apertura di uno sportello fisico nei singoli territori degli enti aderenti ma si riferisce all’erogazione dei servizi offerti, non risultando quindi in contrasto con il capitolato.

N. 7 del 12/09/2018 Domanda:

Accordo Quadro. Art. 1: Oggetto: si chiede di confermare se i ventuno Enti cosiddetti aderenti all'Accordo quadro (ulteriori rispetto alla Città Metropolitana), abbiano effettivamente la facoltà di non attivare i contratti derivati.


Risposta:

L’art.1 dell’Accordo Quadro prevede che: “La sottoscrizione dell’Accordo Quadro non garantisce l’attivazione della commessa da parte degli Enti aderenti. Il soggetto aggiudicatario, pertanto, nulla può pretendere dalla Città Metropolitana in caso di mancata attivazione delle commesse previste dall’Accordo Quadro”. Pertanto non si assicura che tutti gli Enti aderenti, pur manifestando l’interesse ad aderire all’Accordo Quadro, procedano all’attivazione dei contratti derivati.

N. 6 del 12/09/2018 Domanda:

Relazione Progettuale. Punto 2: Tipologia del contratto e procedura di gara: in questo punto e nei successivi punti 3 e 4, ci si riferisce di volta in volta a: “importo massimo”, “valore/importo contrattuale”, “importo a base di gara” e “valore dell’accordo quadro”, ma non risulta ben chiaro se tali termini rappresentino o meno lo stesso parametro. Considerato, ad esempio, che l’importo complessivo a base di gara viene indicato in € 474.000, mentre al paragrafo Quadro tecnico economico, immediatamente successivo, è riportato un totale spesa di € 587.760, chiediamo pertanto di voler univocamente individuare l’importo complessivo sulla cui base saranno verificate sia la possibilità di richiedere la proroga del contratto di cui al punto 2, sia l’estensione ad altri soggetti aderenti di cui al punto 4, precisando altresì se detto importo faccia riferimento ai canoni massimi posti a base di gara, ovvero a quelli effettivamente risultanti dall’offerta aggiudicataria e se per la sua determinazione occorra tener conto di tutti gli Enti ricompresi nei due lotti in gara, oppure solo di quelli che effettivamente aderiranno all’Accordo.


Risposta:

L’importo a base di gara dell’Accordo Quadro è dato, per ciascun lotto, dalla somma dei canoni annuali posti a base di gara, così come indicato alla tabella di cui all’articolo 3 della Relazione progettuale, riferita all’intera durata dell’Accordo Quadro (4 anni).
L’importo contrattuale dell’Accordo Quadro è dato, per ciascun lotto, dall’applicazione del ribasso offerto dall’aggiudicatario al totale dei canoni posti a base di gara, così come indicato alla tabella di cui all’articolo 3 della Relazione progettuale.
Pertanto il “valore/importo contrattuale” dell’Accordo Quadro corrisponde al suo “valore contrattuale”.
Il valore riportato in tabella nel paragrafo QUADRO TECNICO ECONOMICO alla voce “Totale spesa” si riferisce, invece, alla quantificazione della spesa complessiva derivante dall’Accordo Quadro, tenuto conto di oneri aggiuntivi che non rilevano nella relazione tra Committente e soggetto aggiudicatario (ad esempio le voci relative agli incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016).
L’importo a base di gara (per ogni singolo Lotto) è stato calcolato ipotizzando che tutte le 22 Amministrazioni aderenti procedano alla stipula dei contratti derivati.

N. 5 del 12/09/2018 Domanda:

Relazione Progettuale. Punto 1 Analisi di contesto: si chiede di precisare cosa si intenda quando si afferma che i singoli enti possono definire il proprio pacchetto contrattuale che sarà oggetto dei contratti derivati, in quanto non parrebbe possibile che detti contratti derivati possano presentare contenuti e condizioni difformi od aggiuntive rispetto a quanto posto a base dell’aggiudicazione di gara (come in effetti stabilito dall'art. 54, comma 3, D.Lgs. 50/2016), atteso anche che nelle definizioni in testa all’Accordo quadro il contratto derivato è testualmente descritto come Il contratto stipulato dagli Enti Aderenti con l’Appaltatore sulla base delle condizioni risultanti dall’Accordo Quadro e dall’offerta aggiudicataria, la natura vincolante dell’Accordo quadro è anche ribadita all’Art. 4 del medesimo, quinto capoverso e dall’Art. 5, ottavo capoverso.


Risposta:

Il pacchetto contrattuale definito dai singoli enti committenti, a cui si fa riferimento nella relazione progettuale, riguarda le condizioni e i contenuti che la documentazione di gara prevede come personalizzabili. A tale proposito si ricordano le previsioni contenute nel Capitolato Speciale d’oneri e di seguito richiamate:
Articolo 4, Conto corrente aggiuntivo, del Capitolato Speciale d’Oneri
“Il Committente si riserva di richiedere la gestione separata di altri conti correnti in base ad esigenze di gestione finanziaria e contabile o nuove disposizioni di legge. Per ogni ulteriore conto corrente il canone annuale può essere incrementato su richiesta del Tesoriere nel limite massimo del 20% del valore risultante dall’offerta di €150,00, o del rispettivo ribasso determinato in sede di offerta”.
Articolo 6.6, Terminale POS ,del Capitolato Speciale d’Oneri.
“Il Tesoriere si impegna ad attivare eventuali postazioni aggiuntive richieste di ciascun Committente, con le modalità indicate nel progetto offerta. L’installazione e l’attivazione del POS deve avvenire nel termine di 30 giorni dalla richiesta”,
Articolo 12, Anticipazione di tesoreria e utilizzo somme vincolate, del Capitolato Speciale d’Oneri.
“I Committenti potranno utilizzare per la gestione corrente somme vincolate a specifica destinazione, a norma dell'articolo 195 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante apposita richiesta formulata al Tesoriere.”,
Articolo 16.3, Conservazione dei documenti digitali, del Capitolato Speciale d’Oneri
“Il Tesoriere, dichiara la propria disponibilità ad offrire il servizio di conservazione sostitutiva dei documenti digitali, di cui all’articolo “Obblighi di conservazione documentale del tesoriere”, nel caso in cui il Committente ne faccia richiesta, la modalità di gestione di tale servizio verrà determinato in sede di offerta”.

N. 4 del 12/09/2018 Domanda:

Si chiede se per gli Enti inizialmente aderenti all'Accordo Quadro, l'adesione all'Accordo stesso possa avvenire da subito, una volta aggiudicato l'appalto, anche qualora le relative convenzioni risultino a quel momento ancora in vigore (e non scadute) e, in caso positivo, se ciò valga anche per i nuovi Committenti che dovessero aderire all'Accordo Quadro in un secondo momento.


Risposta:

I Contratti derivati potranno essere attivati dai Committenti aderenti nell’arco temporale di validità dell’Accordo Quadro, secondo quanto disposto dall’Art. 5 dell’Accordo Quadro. Nel caso di enti committenti che al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro hanno già in essere un contratto di tesoreria, l’attivazione del contrato derivato avverrà alla scadenza naturale del precedente rapporto contrattuale. Analogamente avverrà nel caso di adesione successive.
Si ricorda che, in ogni caso, la sottoscrizione dell’Accordo Quadro non garantisce l’attivazione della commessa da parte degli Enti aderenti (Art. 1 Accordo Quadro).

N. 3 del 12/09/2018 Domanda:

Condizioni Generali. Si chiede di chiarire, in caso di estensione del contratto ad altre Amministrazioni aggiudicatrici, quale sia il soggetto (stazione appaltante o appaltatore o entrambi congiuntamente) deputato a svolgere la valutazione in ordine alla eventuale alterazione dell'equilibrio economico del "contratto derivato" a seguito dell'inserimento di un nuovo committente (v. comma 3, art. 19), e se la valutazione del tesoriere (di cui al comma 4, art. 19) "sulla base della documentazione fornita" possa portare, ad esempio per carenza di merito creditizio, al diniego all'assunzione del relativo servizio, se, a fronte delle specificità e delle dimensioni del/i nuovo/i Committente/i, siano ammesse anche modifiche rispetto all'offerta presentata dall'appaltatore in gara.


Risposta:

Nei casi di estensione del contratto ad altre Amministrazioni si precisa che l’equilibrio economico dell’Accordo Quadro è valutato nel suo complesso; l’eventuale rifiuto del tesoriere all’adesione di un nuovo committente deve essere adeguatamente motivata e supportata da elementi documentali. Si ricorda che l’offerta resta fissa ed invariabile per l’intera durata dell’esecuzione contrattuale, pertanto il servizio dovrà essere fornito alle condizioni previste dalla documentazione di gara e dall’offerta aggiudicataria.

N. 2 del 12/09/2018 Domanda:

Condizioni Generali. Articolo 19 - Modifiche ed estensioni contrattuali:
Si afferma che l’Accordo quadro può essere esteso ad altre amministrazioni aggiudicatrici fino alla concorrenza del quinto dell’importo contrattuale: tale quinto è ricompreso nell’importo contrattuale, ovvero è aggiuntivo rispetto allo stesso? Si chiede di confermare che l’eventuale estensione contrattuale non possa comportare il superamento del suddetto limite del quinto, anche nell’eventualità in cui qualcuna delle 22 Amministrazioni inizialmente aderenti non attivasse il contratto derivato.


Risposta:

La concorrenza del quinto dell’importo contrattuale, è ovviamente aggiuntivo rispetto allo stesso, così come si evince dall’art. 106 del Decreto Legislativo n. 50/2016, richiamato dall’articolo 19 delle Condizioni Generali , che cita “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario”.
Si conferma che l’incremento del quinto, calcolato sull’importo contrattuale complessivo (per ogni singolo Lotto), è limite massimo entro il quale è ammessa l’estensione contrattuale, indipendentemente dal numero effettivo di committenti che attivano il contratto derivato e dal momento dell’attivazione stessa.

N. 1 del 12/09/2018 Domanda:

Condizioni Generali. Articolo 11 - Si chiede di voler indicare a cosa corrisponde l’importo contrattuale sulla base del quale calcolare la cauzione definitiva e con che modalità, e come si procederà con lo svincolo progressivo della cauzione, atteso che per i servizi di specie non è prevista, di norma, l’emissione di attestante lo stato di avanzamento della prestazione.


Risposta:

L’importo contrattuale rilevante ai fini della determinazione della garanzia definitiva da costituirsi a favore della Stazione Unica Appaltante, è dato, per ciascun lotto, dall’applicazione del ribasso offerto dall’aggiudicatario al totale dei canoni posti a base di gara, così come indicato alla tabella di cui all’articolo 3 della Relazione progettuale, in quanto al momento della stipula dell’Accordo Quadro il canone costituisce l’unico elemento certo del corrispettivo contrattuale.
Per quanto concerne le modalità relative allo svincolo progressivo della cauzione, si rimanda a quanto previsto dall’art. 11 delle Condizioni Contrattuali, che di seguito si riporta:
“Lo svincolo è automatico in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, contestualmente all’emissione delle fatture emesse sui certificati di pagamento, fino alla concorrenza della soglia minima di garanzia prevista dalla normativa vigente, senza necessità di nulla osta del Committente e si effettua con la presentazione da parte dell'Appaltatore all'istituto garante del documento attestante lo stato di avanzamento dell’esecuzione. Il residuo 20 per cento è svincolato successivamente all’emissione del certificato di regolare esecuzione e completamento delle prestazioni. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall’obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte del Committente. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione.”
In relazione alle modalità di verifica della conformità delle prestazioni nell’ambito degli appalti di servizi si ricorda quanto previsto , al paragrafo 8.1, lett. g) delle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate da ultimo con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017. Lo svincolo avverrà pertanto proporzionalmente all’avanzamento del contratto e sulla base delle risultanze delle verifiche condotte dal responsabile del procedimento e contenute nel certificato o in altra documentazione nella quale, secondo l’ordinamento interno dei singoli committenti, si esprime l’attività di verifica della conformità delle prestazioni.

Tempistiche

  • Pubblicazione: 31/07/2018 - 11:00
    Scadenza: 01/10/2018 - 12:00
    Esito: 03/12/2018 - 12:38

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  • Seduta di Ammissione
    03/10/2018 - 09:30 to 12:30
  • Seduta di Apertura Offerta Tecnica
    13/11/2018 - 09:00 to 10:00
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    26/11/2018 - 11:30 to 12:00

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