N. 39 del 24/09/2018 |
Domanda: Capitolato Speciale Art. 12: (Quesito n. 11 del 12/9/2018) Articolo 12 Anticipazione di tesoreria e utilizzo somme vincolate. Risposta: Si ribadisce la risposta relativa al quesito n. 11. |
N. 38 del 24/09/2018 |
Domanda: Condizioni Generali - Art. 19. Non è stato fornito completo riscontro al quesito proposto (Quesito n. 3 del 12/9/2018), non essendo stato comunicato quale sia il soggetto (Stazione Appaltante? Appaltatore? Entrambi congiuntamente?) cui spetti valutare l'eventuale alterazione dell'equilibrio economico del contratto a seguito dell'inserimento di nuovo committente. Risposta: L’eventuale alterazione dell’equilibrio dell’Accordo Quadro a seguito dell’ipotesi di estensione dello stesso ad altre amministrazioni aderenti, sarà valutato congiuntamente dalla Stazione Appaltante e dall’Appaltatore sulla base delle valutazioni sviluppate da quest’ultimo in seguito all’esame della documentazione fornita dai nuovi Committenti |
N. 37 del 24/09/2018 |
Domanda: Capitolato Speciale d'Oneri - Art. 13 - nel riportarci alle osservazioni effettuate nella richiesta di chiarimento n. 34 del 20/09/2018, rileviamo come la previsione del comma 4 "eventuali variazioni in diminuzione dei limiti di legge comporteranno l'adeguamento dei tassi contrattuali" richieda delle precisazioni/correzioni. Una volta sottoscritta la convenzione regolante il servizio con la fissazione dei prezzi, compreso il tasso dell'anticipazione, rimane quello il valore applicabile per la durata contrattuale. Laddove si affermasse il contrario, il contraente dovrebbe obbligarsi per un valore indeterminato ed indeterminabile. Risposta: Il tasso passivo applicabile alla fattispecie dell’anticipazione di tesoreria, dovrà rispettare nel tempo esclusivamente il limite massimo individuato dall’art.13 del CSO a seguito delle fluttuazioni determinate periodicamente dai Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze riguardanti la “Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali”. |
N. 36 del 24/09/2018 |
Domanda: Capitolato Speciale d'Oneri - in ordine all'intero documento, si chiede conferma che il riferimento alle valute deve intendersi come refuso, non avendo il concetto di valuta applicabilità a seguito dell'entrata in vigore delle norme della c.d. PSD. Risposta: Il Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, noto come PSD, ha recepito la direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, ed è stato assunto all’art.8 del CSO, come riferimento applicabile in merito alla individuazione delle valute. |
N. 35 del 24/09/2018 |
Domanda: Capitolato Speciale d'Oneri, art. 6.4 - si chiede conferma che il Tesoriere non sia tenuto ad incassare assegni bancari, in ragione della norma per cui il Tesoriere incassa somme certe. Risposta: L’Istituto di credito, nel suo ruolo di Tesoriere, è tenuto ad incassare ogni somma destinata alle casse dell’Ente, in quanto uno dei suoi ruoli principali è quello individuato dall’art. 209 del T.U.E.L. il quale recita “Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate…..”, senza indicare eccezioni rispetto agli strumenti bancari attraverso i quali possono essere versate tali somme presso di esso. |
N. 34 del 20/09/2018 |
Domanda: Capitolato Speciale d’Oneri – Articolo 13 Tasso interesse su giacenze, depositi e anticipazioni di tesoreria. Invece nello specifico ambito del Titolo IV INVESTIMENTI il TUEL individua tra le fonti di finanziamento degli investimenti i mutui passivi, che rivestono natura di finanziamento a medio/lungo termine. Nel segnalare che collegare le condizioni applicabili all’anticipazione di cassa a quelle dei mutui per investimenti costituisce un evidente ostacolo alla valutazione di congruità della condizione da parte dei concorrenti, si chiede la modifica della previsione. Risposta: La concessione dell’anticipazione di tesoreria, come disciplinata ai sensi dell’art. 222 del TUEL, costituisce un impegno obbligatorio per il Tesoriere. La norma ne prevede le modalità di erogazione, determinandone l’importo massimo concedibile e la relativa durata, contenendola entro i termini dell’esercizio finanziario in cui è stata concessa. La fattispecie in oggetto, peraltro, non consistendo in una mera fonte di finanziamento, non necessita di una valutazione preventiva e discrezionale del creditore da parte degli Istituti di Credito. |
N. 33 del 20/09/2018 |
Domanda: Si chiede conferma dei criteri di valutazione indicati al punto 10.4 del Progetto Offerta (Valutazione elemento k). Risposta: Il punto 10.4 del documento Progetto Offerta (Valutazione elemento k), contiene, nella formula ivi riportata, alcuni elementi che potrebbero indurre a valutazioni fuorvianti. Pertanto, si riporta di seguito il testo corretto a cui fare riferimento per poter procedere alla formulazione della corrispondete offerta: Nella formulazione dell’offerta i concorrenti devono esprimere, con un massimo di 4 decimali, il valore differenziale che sarà utilizzato ai fini della determinazione del tasso contrattuale che, in ogni caso, non potrà superare la misura massima prevista dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 giugno 2015, e dai suoi successivi aggiornamenti, con riferimento alla contrazione di mutui di durata decennale. Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula: laddove s’intende: |
N. 32 del 20/09/2018 |
Domanda: Capitolato Speciale d'Oneri - Articolo 16.2 Reportistica inerente il servizio. E' previsto in capo al tesoriere l'onere di effettuare gratuitamente il ritiro e la consegna, con cadenza almeno mensile, presso gli uffici dei Committenti di tutta la documentazione in formato cartaceo, quando necessario, relativa al servizio di tesoreria o, in assenza di offerta, la documentazione verrà comunque recapitata a spese del tesoriere. Risposta: L’art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), prevede la migrazione dal sistema SIOPE al sistema SIOPE+, questo comporta l’adozione da parte degli Enti di strumenti con quali essi possano eseguire tutte le fasi della spesa e della entrata in modo telematico, compresi i rapporti con i propri Tesorieri. La previsione normativa indica altresì che anche i Comuni, con una popolazione al di sotto dei 10.000 abitanti, dal 1° ottobre 2018 debbano aderire obbligatoriamente a tale sistema ( decreto MEF del 14 giugno 2017 e decreto MEF del 25 settembre 2017). Per evitare un completa spersonalizzazione del rapporto tra Enti e Tesorieri, e soprattutto, ponendo particolare attenzione ai Comuni di piccola dimensione, i quali, oltre a rappresentare una parte consistente del territorio metropolitano, prediligono un rapporto più tradizionale con il proprio Tesoriere, si è previsto che, solo quando necessario, si possano avvalere della possibilità di avere i documenti in formato cartaceo. |
N. 31 del 19/09/2018 |
Domanda: CONDIZIONI GENERALI Articolo 19: “l’adesione successiva di ogni singolo Committente è valutata dal tesoriere sulla base della documentazione fornita. …… Qualora non sia esaurito il valore dell’Accordo quadro …. sempre nei limiti dell’importo massimo stabilito.” Risposta: a) Il quinto d’obbligo, al pari dell’importo contrattuale stimato, risulta slegato dalle anticipazioni di tesoreria, essendo calcolato esclusivamente sulla base del canone di cui all’Art. 3 del Capitolato Speciale d’Oneri, al netto del ribasso offerto dall’aggiudicatario. |
N. 30 del 19/09/2018 |
Domanda: CONDIZIONI GENERALI Articolo 14 “Gli importi contrattuali non utilizzati a seguito del recesso del Committente possono essere utilizzati dagli altri soggetti aderenti.” Risposta: a) Si, ci si riferisce all’importo relativo al canone del servizio. |
N. 29 del 19/09/2018 |
Domanda: ACCORDO QUADRO Articolo 5 “Nel periodo di validità dell’Accordo Quadro i Soggetti aderenti possono attivare i Contratti derivati trasmettendo una richiesta di attivazione contenente: ….. d) l’importo contrattuale stimato dal Committente” “La Stazione Appaltante verifica sulla base dell’importo contrattuale stimato dal Committente la capienza dell’Accordo quadro….” Risposta: RISPOSTA 29 |
N. 28 del 19/09/2018 |
Domanda: RELAZIONE PROGETTUALE Punto 4: “La possibilità di poter estendere l’Accordo Quadro ad altri Enti che al momento iniziale non hanno dato la loro adesione … è prevista e disciplinata nei documenti di gara, qualora ciò non pregiudichi i fabbisogni delle amministrazioni originariamente aderenti e fino alla concorrenza del quinto dell’importo contrattuale, purché l’inserimento del nuovo Committente non alteri l’equilibrio economico del contratto.” Risposta: a) Si. Il canone a carico degli Enti che dovessero aderire all’Accordo Quadro in una fase successiva sarà calcolato secondo i criteri indicati nella citata tabella a pag. 6 del Capitolato Speciale d’Oneri. |
N. 27 del 19/09/2018 |
Domanda: RELAZIONE PROGETTUALE Punto 2: “Qualora non sia esaurito l’importo massimo eventualmente incrementato del quinto d’obbligo la Stazione appaltante si riserva di prorogare l’accordo quadro di 12 mesi e comunque sempre nei limiti dell’importo massimo stabilito.” Risposta: a) L’importo massimo è dato, per ciascun lotto, dall’applicazione del ribasso offerto dall’aggiudicatario al totale dei canoni posti a base di gara, così come indicato alla tabella di cui all’articolo 3 della Relazione progettuale. |
N. 26 del 12/09/2018 |
Domanda: Dichiarazione di offerta. In riferimento al punto E del Progetto di offerta (rectius Modello di offerta Allegato C): sub criterio POS aggiuntivo: si chiede di specificare a cosa si riferisca, nel dettaglio, l’importo di € 25 posto a base di gara. Risposta: Il valore di 25 € indicato nella tabella inserita nell’Allegato C e riferito all’elemento e.2 del Progetto offerta si riferisce al canone annuale del servizio, ribassabile mediante formulazione di offerta. |
N. 25 del 12/09/2018 |
Domanda: Dichiarazione di offerta. In riferimento al punto D) del Progetto di offerta: si chiede di precisare se nei campi Sportello fisico e ATM debbano essere indicati sportelli/ATM obbligatoriamente situati nel territorio dell’Ente di riferimento, ovvero anche sportelli/ATM di riferimento anche se ubicati altrove. Risposta: Il Progetto offerta prevede in relazione all’elemento di valutazione di cui al punto D) che debba essere indicata “l’ubicazione e la relativa distanza dalla sede di ciascun committente aderente all’accordo quadro” della sede operativa, di uno sportello fisico di riferimento per le operazioni di cassa, proprio o convenzionato e di uno sportello ATM di riferimento per le operazioni di cassa, proprio o convenzionato. Analogamente il Modello di offerta Allegato C, prevede che il concorrente specifichi “la distanza chilometrica rilevata secondo le indicazioni riportare nel Progetto Offerta, degli sportelli territoriali dell’istituto finanziario, dalla sede dell’ente di riferimento”. |
N. 24 del 12/09/2018 |
Domanda: Modello per Domanda di Ammissione. Quadro D: Dichiarazioni di qualificazione: si chiede di confermare che, come previsto dal punto 2 della Relazione progettuale, non è richiesto alcun requisito di capacità tecnica per gli Istituti bancari, avendo ritenuto la Stazione appaltante di non limitarne la partecipazione e che, di conseguenza, gli stessi non dovranno nemmeno tener conto delle indicazioni di cui all’Allegato E Verifica dei requisiti di partecipazione. Risposta: I requisiti di capacità tecnico-professionali richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di gara e oggetto di dichiarazione al quadro D del modello di domanda di ammissione, sono espressamente indicati nel Bando di Gara, al punto III.2.3. |
N. 23 del 12/09/2018 |
Domanda: Modello per Domanda di Ammissione. Punto B.19: si chiede di confermare che la dichiarazione ivi prevista, relativamente all'eventuale sussistenza di rapporti di lavoro o collaborazione con dipendenti pubblici cessati, riguarda soltanto i dipendenti dell'Amministrazione aggiudicatrice e/o della stazione appaltante, come peraltro previsto dal punto 2.5 delle Norme di partecipazione. Risposta: Si conferma che la dichiarazione di cui al punto B.19 deve essere resa con riguardo a rapporti di lavoro eventualmente intercorsi con i soli dipendenti della Città Metropolitana di Genova e tanto in ragione della coincidenza tra detto ente e l’amministrazione aggiudicatrice e/o stazione appaltante a cui fa riferimento il punto 2.5 delle Norme di partecipazione. |
N. 22 del 12/09/2018 |
Domanda: Progetto Offerta. Art. 12: offerta matematica ed economica: relativamente agli ultimi due punti dell’elenco, si richiede di indicare i costi aziendali e di manodopera ex art. 95 D.Lgs. 50/2016, in aperto contrasto con l’art. 3 della Relazione progettuale che, in base alle sue caratteristiche, assimila il servizio oggetto della gara alle “prestazioni per le quali l’art. 95, comma 10, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esclude l’esposizione dei costi per la manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, così come ribadito dall’art. 3 dell’Accordo quadro. Risposta: Nelle dichiarazioni di offerta è stata prevista la possibilità per gli operatori economici di poter indicare i costi aziendali della sicurezza e della manodopera (questi ultimi da riferirsi alla sola quota parte riferibile al contratto oggetto di affidamento). Pertanto tale dichiarazione risulta del tutto discrezionale e non vincolante da parte dei concorrenti. Non sarà considerata incompleta un’offerta pervenuta senza tale indicazione. |
N. 21 del 12/09/2018 |
Domanda: Progetto Offerta. Art. 11.2: Relazione metodologica, Sez. C, punto a) Conservazione dei documenti: l’indicazione delle modalità di conservazione documentale contrasta con il contenuto dell’art. 19 del Capitolato Speciale d’Oneri, in base al quale il servizio di conservazione dev’essere curato da un soggetto terzo scelto dal Committente, cioè dall’Ente, e con spese a carico di quest’ultimo. Risposta: Si rinvia a quanto indicato nella risposta alla precedente domanda n. 15. |
N. 20 del 12/09/2018 |
Domanda: Progetto Offerta. Art. 10.4: Valutazione elemento (k): valgono esattamente le considerazioni già espresse per la domanda n. 19. Risposta: Vale quanto indicato nella risposta relativa alla domanda n. 19. |
N. 19 del 12/09/2018 |
Domanda: Progetto Offerta. Art. 10.3 Valutazione elemento (j): vi si afferma che “L’indicazione del valore 1 fissa il tasso in misura pari all’Euribor” il che è del tutto illogico. Infatti, atteso che i concorrenti devono esprimere, con un massimo di due decimali, il valore differenziale che non dev’essere inferiore a zero e applicato al valore dell’Euribor 3 mesi (365) determinerà il valore contrattuale del tasso creditore, affinché il tasso contrattuale risulti pari all’Euribor, il concorrente dovrebbe indicare un differenziale (spread) pari a zero e non certo ad 1. Risposta: Il concorrente deve indicare il differenziale (spread) che intende offrire che, applicato al valore dell’Euribor a 3 mesi (365), determinerà in fase di esecuzione del contratto il tasso creditore contrattuale. |
N. 18 del 12/09/2018 |
Domanda: Progetto Offerta. Art. 7: Valutazione elemento (d). Si chiede di voler precisare se si intende che gli ATM oggetto di valutazione debbano possedere particolari funzionalità in relazione all’espletamento del servizio di tesoreria. Risposta: Le funzionalità minime richieste sono il prelevamento e versamento di contanti: banconote e monete. |
N. 17 del 12/09/2018 |
Domanda: Capitolato Speciale d’Oneri. Art. 24: Penali. Alla prima riga dell’elenco, per un refuso, è citato l’art. 22 del Capitolato invece dell’art. 21. Risposta: Confermiamo che il riferimento corretto sia l’art. 21. |
N. 16 del 12/09/2018 |
Domanda: Capitolato Speciale d’Oneri. Art. 21: Personale adibito al servizio di tesoreria: si chiede di precisare se il canale prioritario di cui all’ultimo capoverso è da riferirsi solo agli incaricati dell’Ente od anche alla clientela che deve effettuare operazioni di tesoreria. Risposta: Il canale prioritario è richiesto per il personale degli enti committenti incaricati a svolgere operazioni di tesoreria. |
N. 15 del 12/09/2018 |
Domanda: Capitolato Speciale d’Oneri. Art. 16.3: Conservazione dei documenti digitali: il dettato del presente articolo contrasta con il contenuto del successivo art. 19 che, invece, prevede che il servizio di conservazione sia curato da un soggetto terzo scelto dal Committente, cioè dall’Ente, e con spese a carico di quest’ultimo. Risposta: L’art.19 disciplina la conservazione digitale dei documenti in conformità vigente e nell’ipotesi in cui la stessa non sia oggetto delle prestazioni contrattuali. L’art. 16 trova applicazione qualora, nell’ambito dei servizi supplementari offerti sia stata prevista la conservazione dei documenti digitali. |
N. 14 del 12/09/2018 |
Domanda: Capitolato Speciale d’Oneri. Art. 16.2: Reportistica inerente il servizio: si chiede di precisare in quale sezione dell’offerta debba essere indicata l’eventuale disponibilità all’effettuazione del servizio descritto, non essendovi riferimenti in merito nel Progetto Offerta. Risposta: L’eventuale disponibilità all’effettuazione del servizio, va indicato nella parte B.3 “servizio di Reporting” della Relazione metodologica. |
N. 13 del 12/09/2018 |
Domanda: Capitolato Speciale d’Oneri. Art. 15: Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento: nella stesura dell’articolo è saltato l’incipit che si ipotizza potesse essere del seguente tenore: “ai sensi dell’Art. 159, c.2, del D,Lgs. 267/2000”; in mancanza, infatti, non paiono congruenti i diversi rimandi presenti nell’articolo in esame (nello stesso articolo, norma succitata e precitato articolo 159). Risposta: Si rileva che nella formulazione dell’articolo 15, primo capoverso, per mero errore materiale non è stato indicato il numero dell’articolo del Tuel cui si fa riferimento, articolo identificato nel numero 159 e al quale si fa espresso riferimento al successivo secondo capoverso. |
N. 12 del 12/09/2018 |
Domanda: Capitolato Speciale d’Oneri. Art. 13: Tasso interesse su giacenze, depositi e anticipazioni di tesoreria: la liquidazione degli interessi a credito, così come di quelli a debito dell’Ente, ha periodicità annuale, e non più trimestrale, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 3 DCICR 3/8/2016, n. 343. Si segnala inoltre che, ad oggi, l’ultimo D.M. che ha determinato il costo globale annuo per i mutui EE.LL. è del 22/12/2017 e non del 22/3/2017 come riportato dal Capitolato. Risposta: Si rettifica il primo capoverso dell’art. 13 del Capitolato Speciale d’Oneri aggiornando l’assunto alla normativa imposta dal DCICR n. 343/2016, il quale prevede che il conteggio e la liquidazione degli interessi creditori, da applicarsi ai rapporti di conto corrente, avvenga con cadenza annuale al 31/12. Per mero errore materiale nel testo del Capitolato Speciale d’Oneri viene indicato a riferimento il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 marzo 2017, mentre è corretto fare riferimento al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 dicembre 2017. |
N. 11 del 12/09/2018 |
Domanda: Capitolato Speciale d’Oneri. Art. 12: Anticipazione di tesoreria e utilizzo di somme vincolate: parrebbe che in fase di redazione del testo, probabilmente per mero errore materiale, siano state inframmezzate le previsioni relative all’anticipazione con quelle specifiche circa l’utilizzo delle somme vincolate (si veda ad esempio l’ultimo capoverso che, avendo natura introduttiva alla possibilità di utilizzo delle somme vincolate, non dovrebbe essere collocato in coda all’articolo), il che rende di difficile lettura ed interpretazione l’articolo in questione. Risposta: Si reputa corretta la versione del testo così come pubblicata. |
N. 10 del 12/09/2018 |
Domanda: Capitolato Speciale d’Oneri. Art. 6.5: Riscossioni su conti correnti postali: il primo ed il terzo capoverso sono in contrasto tra loro, prevedendo l’uno l’incasso tramite provvisorio di entrata, l’altro esclusivamente mediante emissione di ordinativo (reversale). Si renderebbe, pertanto, necessario rivedere il testo per eliminare detta contraddizione. Risposta: L’articolo non intende indicare tipologie diverse di gestione ma, piuttosto, prevede nell’ambito della stessa modalità, indicazioni di maggiore dettaglio, quali quelle indicate nel primo capoverso, o di maggiore semplificazione, così come previste nel terzo capoverso, in ragione della molteplicità degli Enti committenti. La formulazione non risulta quindi in contraddizione, ma è espressa al fine di includere il maggior numero di alternative procedurali. |
N. 9 del 12/09/2018 |
Domanda: Capitolato Speciale d’Oneri. Art. 1: Descrizione delle prestazioni: si chiede di precisare se la frase “La presenza di sportelli fisici sul territorio è impegnativa per l’Appaltatore alle condizioni indicate nel progetto di offerta” comporti l’obbligo al mantenimento degli stessi per tutto il periodo di validità dell’Accordo quadro e dei contratti derivati, incluse eventuali proroghe, anche in presenza di piani di ristrutturazione aziendale che ne prevedessero la chiusura e se ciò sia, eventualmente, valido anche per gli sportelli ATM parimenti indicati in offerta. Risposta: Si conferma che le condizioni oggetto di offerta e di successiva valutazione, sono vincolanti per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro. |
N. 8 del 12/09/2018 |
Domanda: Accordo Quadro. Art. 6: Luogo di esecuzione: si chiede di precisare l’esatta portata dell’impegno ivi contenuto, atteso che l’eventuale obbligo di impiantare uno sportello operativo per tutte le attività di tesoreria nel territorio di ciascuno degli Enti aderenti, inclusi quelli ai quali l’Accordo sarà eventualmente esteso, sarebbe in contrasto con l’art. 1, terzo capoverso e con l’Art. 2, quarto capoverso, del Capitolato speciale. Risposta: L’art. 6 stabilisce: “I servizi, le attività e le prestazioni contrattuali tutte devono essere rese fruibili nel territorio dei singoli soggetti aderenti. Per la Città Metropolitana si deve intendere il territorio del Comune di Genova.” |
N. 7 del 12/09/2018 |
Domanda: Accordo Quadro. Art. 1: Oggetto: si chiede di confermare se i ventuno Enti cosiddetti aderenti all'Accordo quadro (ulteriori rispetto alla Città Metropolitana), abbiano effettivamente la facoltà di non attivare i contratti derivati. Risposta: L’art.1 dell’Accordo Quadro prevede che: “La sottoscrizione dell’Accordo Quadro non garantisce l’attivazione della commessa da parte degli Enti aderenti. Il soggetto aggiudicatario, pertanto, nulla può pretendere dalla Città Metropolitana in caso di mancata attivazione delle commesse previste dall’Accordo Quadro”. Pertanto non si assicura che tutti gli Enti aderenti, pur manifestando l’interesse ad aderire all’Accordo Quadro, procedano all’attivazione dei contratti derivati. |
N. 6 del 12/09/2018 |
Domanda: Relazione Progettuale. Punto 2: Tipologia del contratto e procedura di gara: in questo punto e nei successivi punti 3 e 4, ci si riferisce di volta in volta a: “importo massimo”, “valore/importo contrattuale”, “importo a base di gara” e “valore dell’accordo quadro”, ma non risulta ben chiaro se tali termini rappresentino o meno lo stesso parametro. Considerato, ad esempio, che l’importo complessivo a base di gara viene indicato in € 474.000, mentre al paragrafo Quadro tecnico economico, immediatamente successivo, è riportato un totale spesa di € 587.760, chiediamo pertanto di voler univocamente individuare l’importo complessivo sulla cui base saranno verificate sia la possibilità di richiedere la proroga del contratto di cui al punto 2, sia l’estensione ad altri soggetti aderenti di cui al punto 4, precisando altresì se detto importo faccia riferimento ai canoni massimi posti a base di gara, ovvero a quelli effettivamente risultanti dall’offerta aggiudicataria e se per la sua determinazione occorra tener conto di tutti gli Enti ricompresi nei due lotti in gara, oppure solo di quelli che effettivamente aderiranno all’Accordo. Risposta: L’importo a base di gara dell’Accordo Quadro è dato, per ciascun lotto, dalla somma dei canoni annuali posti a base di gara, così come indicato alla tabella di cui all’articolo 3 della Relazione progettuale, riferita all’intera durata dell’Accordo Quadro (4 anni). |
N. 5 del 12/09/2018 |
Domanda: Relazione Progettuale. Punto 1 Analisi di contesto: si chiede di precisare cosa si intenda quando si afferma che i singoli enti possono definire il proprio pacchetto contrattuale che sarà oggetto dei contratti derivati, in quanto non parrebbe possibile che detti contratti derivati possano presentare contenuti e condizioni difformi od aggiuntive rispetto a quanto posto a base dell’aggiudicazione di gara (come in effetti stabilito dall'art. 54, comma 3, D.Lgs. 50/2016), atteso anche che nelle definizioni in testa all’Accordo quadro il contratto derivato è testualmente descritto come Il contratto stipulato dagli Enti Aderenti con l’Appaltatore sulla base delle condizioni risultanti dall’Accordo Quadro e dall’offerta aggiudicataria, la natura vincolante dell’Accordo quadro è anche ribadita all’Art. 4 del medesimo, quinto capoverso e dall’Art. 5, ottavo capoverso. Risposta: Il pacchetto contrattuale definito dai singoli enti committenti, a cui si fa riferimento nella relazione progettuale, riguarda le condizioni e i contenuti che la documentazione di gara prevede come personalizzabili. A tale proposito si ricordano le previsioni contenute nel Capitolato Speciale d’oneri e di seguito richiamate: |
N. 4 del 12/09/2018 |
Domanda: Si chiede se per gli Enti inizialmente aderenti all'Accordo Quadro, l'adesione all'Accordo stesso possa avvenire da subito, una volta aggiudicato l'appalto, anche qualora le relative convenzioni risultino a quel momento ancora in vigore (e non scadute) e, in caso positivo, se ciò valga anche per i nuovi Committenti che dovessero aderire all'Accordo Quadro in un secondo momento. Risposta: I Contratti derivati potranno essere attivati dai Committenti aderenti nell’arco temporale di validità dell’Accordo Quadro, secondo quanto disposto dall’Art. 5 dell’Accordo Quadro. Nel caso di enti committenti che al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro hanno già in essere un contratto di tesoreria, l’attivazione del contrato derivato avverrà alla scadenza naturale del precedente rapporto contrattuale. Analogamente avverrà nel caso di adesione successive. |
N. 3 del 12/09/2018 |
Domanda: Condizioni Generali. Si chiede di chiarire, in caso di estensione del contratto ad altre Amministrazioni aggiudicatrici, quale sia il soggetto (stazione appaltante o appaltatore o entrambi congiuntamente) deputato a svolgere la valutazione in ordine alla eventuale alterazione dell'equilibrio economico del "contratto derivato" a seguito dell'inserimento di un nuovo committente (v. comma 3, art. 19), e se la valutazione del tesoriere (di cui al comma 4, art. 19) "sulla base della documentazione fornita" possa portare, ad esempio per carenza di merito creditizio, al diniego all'assunzione del relativo servizio, se, a fronte delle specificità e delle dimensioni del/i nuovo/i Committente/i, siano ammesse anche modifiche rispetto all'offerta presentata dall'appaltatore in gara. Risposta: Nei casi di estensione del contratto ad altre Amministrazioni si precisa che l’equilibrio economico dell’Accordo Quadro è valutato nel suo complesso; l’eventuale rifiuto del tesoriere all’adesione di un nuovo committente deve essere adeguatamente motivata e supportata da elementi documentali. Si ricorda che l’offerta resta fissa ed invariabile per l’intera durata dell’esecuzione contrattuale, pertanto il servizio dovrà essere fornito alle condizioni previste dalla documentazione di gara e dall’offerta aggiudicataria. |
N. 2 del 12/09/2018 |
Domanda: Condizioni Generali. Articolo 19 - Modifiche ed estensioni contrattuali: Risposta: La concorrenza del quinto dell’importo contrattuale, è ovviamente aggiuntivo rispetto allo stesso, così come si evince dall’art. 106 del Decreto Legislativo n. 50/2016, richiamato dall’articolo 19 delle Condizioni Generali , che cita “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario”. |
N. 1 del 12/09/2018 |
Domanda: Condizioni Generali. Articolo 11 - Si chiede di voler indicare a cosa corrisponde l’importo contrattuale sulla base del quale calcolare la cauzione definitiva e con che modalità, e come si procederà con lo svincolo progressivo della cauzione, atteso che per i servizi di specie non è prevista, di norma, l’emissione di attestante lo stato di avanzamento della prestazione. Risposta: L’importo contrattuale rilevante ai fini della determinazione della garanzia definitiva da costituirsi a favore della Stazione Unica Appaltante, è dato, per ciascun lotto, dall’applicazione del ribasso offerto dall’aggiudicatario al totale dei canoni posti a base di gara, così come indicato alla tabella di cui all’articolo 3 della Relazione progettuale, in quanto al momento della stipula dell’Accordo Quadro il canone costituisce l’unico elemento certo del corrispettivo contrattuale. |