Il soggetto aggregatore è una centrale di committenza qualificata per l’acquisizione aggregata di beni e servizi per conto della pubblica amministrazione.
L’articolo 9 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, prevede l’istituzione dell’elenco dei soggetti aggregatori, fino a un massimo di 35 per tutto il territorio nazionale.
Sono soggetti aggregatori di diritto Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .
Possono richiedere l’iscrizione nell’elenco dei soggetti aggregatori le città metropolitane, le province, le associazioni, le unioni e i consorzi di enti locali, ivi compresi le convenzioni tra comuni per la gestione associata della funzione acquisti, che abbiano i requisiti previsti dal D.P.C.M. 11 novembre 2014.
La Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), ha esteso a tutti i soggetti aggregatori la possibilità di stipulare le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Il soggetto aggregatore è comunque titolato, per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti ad operare come stazione appaltante per la gestione di gare relative a specifiche commesse per lavori, beni e servizi. Gli strumenti a disposizione del soggetto aggregatore sono quindi la gara su delega, l’accordo quadro, la convenzione, il sistema dinamico di acquisizione e gli altri strumenti elettronici di acquisto di cui si sia dotato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
Il ricorso al soggetto aggregatore per l’acquisizione di beni e servizi è generalmente facoltativo, ferma restando la convenienza economica degli acquisti autonomi, ma è stato reso obbligatorio per alcune categorie merceologiche.
Il Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori, istituito dal D.P.C.M. 14 novembre 2014, ha tra i suoi compiti principali la raccolta dei dati ai fabbisogni di acquisto di beni e di servizi delle amministrazioni, la pianificazione integrata e coordinata, l’armonizzazione delle iniziative di acquisto dei soggetti aggregatori, nonché l’individuazione delle categorie merceologiche e delle soglie di acquisto aggregato obbligatorio che sono periodicamente individuate con apposito decreto.